Bonus vacanze 2021 | Che cos’è | Come funziona | Chi può richiederlo

Che cos’è

Contributo fino a 500 euro, utilizzabile per il soggiorno e il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, bed & breakfast e agriturismi, agenzie di viaggi e tour operator

Chi può richiederlo

Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro

La misura massima del bonus vacanze è di: 

  • 150 euro per nuclei di 1 persona 
  • 300 euro per nuclei di 2 persone 
  • 500 euro per nuclei di 3 o più persone

Come si utilizza

  • per l’80%, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre
    2021, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il
    servizio turistico
  • per il 20%, in forma di detrazione di imposta da usufruire
    nella dichiarazione dei redditi, relativa all’anno di imposta
    2020 o 2021 (a seconda dell’anno in cui il bonus viene
    utilizzato), presentata dal componente del nucleo familiare
    che ha usufruito dello sconto.
  • Può essere utilizzato da un solo componente del nucleo,
    anche diverso da chi ha effettuato la richiesta
  • Può essere speso in un’unica soluzione e per i servizi resi da
    una sola struttura (o un’unica agenzia viaggi o tour
    operator)
  • Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato
    da fattura elettronica o documento commerciale (o, per il
    solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale), con indicazione
    del codice fiscale del fruitore dello sconto
  • Il pagamento può essere effettuato anche con l’ausilio,
    l’intervento o l’intermediazione di piattaforme o portali
    telematici, oltre che di agenzie viaggi e tour operator.

Come ottenerlo

Sei un cittadino?

Modalità
Uno dei componenti del nucleo familiare, entro il 31 dicembre 2020, deve:
  • aver presentato all’INPS, anche per il
    tramite dei Caf, la Dichiarazione
    Sostitutiva Unica (DSU), per ottenere
    il rilascio dell’attestazione ISEE
  • essersi dotato di una identità digitale
    SPID o CIE (Carta di Identità
    Elettronica)
  • aver scaricato l’applicazione per
    smartphone IO – l’app dei servizi
    pubblici, gestita da PagoPA SpA – ed
    effettuato il primo accesso

Richiesta

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, uno dei componenti del nucleo
deve aver richiesto il bonus vacanze
mediante l’app IO.
L’app IO verifica i requisiti e, in caso di
esito positivo:

  • conferma l’importo massimo
    spettante, distinto tra sconto e
    detrazione
  • fornisce l’elenco dei componenti del
    nucleo familiare
  • visualizza il codice univoco e il QRcode, da comunicare all’operatore
    turistico al momento del pagamento.

Utilizzo

Al momento del pagamento del servizio
turistico, uno dei componenti del nucleo
familiare – anche diverso dal richiedente:

  1. comunica al fornitore il codice univoco
    o il QR-code ottenuto mediante l’app IO.
  2. Il fornitore del servizio turistico (struttura
    ricettiva, agenzia di viaggio o tour
    operator) ne verifica la validità e, in caso
    positivo, conferma e applica lo sconto.
  3. Se il corrispettivo dovuto è inferiore al
    bonus massimo, lo sconto e la detrazione
    sono commisurati al corrispettivo e il
    residuo non è utilizzabile.

Sei una struttura turistica ricettiva?

Effettuazione dello sconto

Al momento del pagamento del servizio presso la struttura
ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator, il fornitore del
servizio turistico verifica la validità del bonus tramite accesso
all’area riservata del sito web dell’Agenzia, inserendo il codice
univoco o il QR-code fornito dal fruitore, il codice fiscale del
fruitore e l’importo del corrispettivo.
Il sistema conferma la validità del bonus e l’importo fruibile
come sconto dal nucleo familiare e il fornitore conferma a
sistema l’applicazione dello sconto.

Recupero dello sconto

Gli sconti praticati vengono recuperati sotto forma di credito
d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione su
modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla conferma
dell’applicazione dello sconto.
Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il
codice tributo (6915) da indicare nel modello F24.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore del
servizio può cedere il credito d’imposta – in tutto o in parte – a
terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari.
Le cessione deve essere comunicata all’Agenzia mediante la
piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area
riservata del sito dell’Agenzia.

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